DL 15/09/1997 n.305

 

 

AGRICOLTURA (GENERALITA')

Decreto-legge 15 settembre 1997 n. 305 (in Gazz. Uff., 16 settembre, n. 216). - Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessitą ed urgenza di assicurare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. la disponibilitą delle risorse finanziarie occorrenti per il pagamento della multa comunitaria in materia di quote latte e per gli altri impegni finanziari dell'Azienda medesima, garantendo la loro certificazione, nonchč di dettare norme organizzative per l'attivazione dei fondi comunitari e di prorogare i termini per le operazioni di chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario.

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonchč dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, č autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2

Disposizioni interpretative dell'art. 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA.

1. All'art. 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: «disponibilitą finanziarie» si interpretano come comprensive delle disponibilitą rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

2. L'art. 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.

Articolo 3

Certificazione dei conti degli organismi pagatori.

1. In attesa dell'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti - AIMA ed Ente nazionale risi - questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese a carico del FEOGA - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, a societą abilitate alla certificazione contabile, non controllate dallo Stato, nč direttamente nč indirettamente, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

Articolo 4

Disposizioni integrative.

1. All'art. 14, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o pił dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma.».

Articolo 5

Proroga termini.

1. I termini previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono prorogati di sessanta giorni.

Articolo 6

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą presentato alle Camere per la conversione in legge.